Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è il diritto di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l’accesso, come disciplinato dal capo quinto della legge 7 agosto 1990 n. 241.
La pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a comunicazione l’istanza di accesso agli stessi, i quali possono presentare una motivata opposizione.
Nei casi previsti dalla disciplina normativa di riferimento il diritto di accesso può essere escluso o differito.
Nel caso in cui la richiesta di accesso abbia ad oggetto documenti amministrativi relativi a pratiche edilizie, è necessario precisare se la richiesta è presentata da:
- il proprietario/comproprietario dell’immobile;
- amministratore condominiale (allegare atto di nomina);
- confinante dell’immobile alle cui pratiche edilizie si richiede l’accesso;
- professionista incaricato (allegare delega);
- locatario (allegare contratto di locazione o delega della proprietà)
Inoltre, la richiesta deve essere compilata facendo particolare attenzione all’individuazione dell'immobile mediante il numero civico e le coordinate catastali o gli estremi della pratica edilizia e qualsiasi altro documento utile per identificare correttamente l’immobile e/o il titolo del richiedente, i documenti richiesti specifici (piante, prospetti, legge 10/91, ecc..) e il motivo della richiesta.